(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2 maggio 2018) IL VICEPRESIDENTE Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - ed in particolare l'art. 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'art. 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007; Atteso che l'art. 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013; Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'»; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e le diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione europea il 28 febbraio 2018; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 marzo 2018, n. 143 (Modifica al decreto 3 marzo 2017 n.1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti); Richiamato il proprio decreto 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. (Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione); Ritenuto, in forza dei decreti ministeriali sopra richiamati e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di introdurre alcune modifiche al proprio decreto n. 0117/Pres./2017 finalizzate, in particolare, a: adeguare i riferimenti normativi relativi alla misurazione delle superfici vitate e agli anticipi recependo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione; prevedere che, nel caso un produttore sia presente nella compagine sociale di piu' aziende che hanno presentato domanda, possano essere accettate piu' domande purche' l'importo massimo erogabile non superi i 75.000,00 euro; inserire, tra le varieta' di vite utilizzabili nella misura, alcune nuove varieta' particolarmente resistenti alle principali fitopatie; prevedere che sia escluso dal regime di sostegno il produttore che al momento della finanziabilita' non e' in possesso dell'autorizzazione al reimpianto; prevedere un termine per il completamento dei collaudi, nei casi in cui questi vengano effettuati dal Servizio sviluppo comparto agricolo; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 30 marzo 2018; Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 30 marzo 2018; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. BOLZONELLO