(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                      n. 18 del 2 maggio 2018) 
 
 
                          IL VICEPRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli - e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio   -   ed   in   particolare   l'art.   46   relativo   alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
  Visti il regolamento delegato (UE) n.  2016/1149  e  di  esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione,  del  15  aprile  2016,  recanti
rispettivamente  integrazioni  e  modalita'   di   applicazione   del
regolamento   (UE)    n.    1308/2013    del    Consiglio    relativo
all'organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in  ordine  ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi,  al  potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
  Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008  e'  stato  abrogato
dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'art. 3  che  i
riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento
(CE) 1234/2007; 
  Atteso che l'art. 231, comma 2, del regolamento (UE)  n.  1308/2013
precisa che i programmi  pluriennali  adottati  anteriormente  al  1°
gennaio 2014  continuano  ad  essere  disciplinati  dalle  pertinenti
disposizioni del regolamento (CE)  n.  1234/2007  dopo  l'entrata  in
vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Vista la direttiva del  Consiglio  2000/29/CE  dell'8  maggio  2000
concernente  «Misure  di  protezione  contro   l'introduzione   nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita'»; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante:  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  24  ottobre  2005,  recante
«Attuazione della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e le diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; 
  Visto  il  programma  nazionale  di   sostegno   per   il   settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2019/2023,  inviato  alla
Commissione europea il 28 febbraio 2018; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e  forestali  3  marzo  2017,  n.  1411  (Disposizioni  nazionali  di
attuazione del regolamento (UE) n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del
Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149  e  di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione  per  quanto  riguarda
l'applicazione della misura della  riconversione  e  ristrutturazione
dei vigneti), cosi' come modificato dal decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e  forestali  7  marzo  2018,  n.  143
(Modifica al decreto 3 marzo 2017 n.1411 relativo  alle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE)  n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n.  2016/1150  della  Commissione  per
quanto riguarda l'applicazione della  misura  della  riconversione  e
ristrutturazione dei vigneti); 
  Richiamato  il  proprio  decreto  30  maggio  2017,  n.  0117/Pres.
(Regolamento recante le  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
sostegno  comunitario  alla  riconversione  e  ristrutturazione   dei
vigneti  a  partire  dalla  campagna   vitivinicola   2017/2018,   in
attuazione  dell'art.  46  del  regolamento  (UE)  1308/2013  e   dei
regolamenti delegato (UE)  n.  2016/1149  e  di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150 della Commissione); 
  Ritenuto, in forza dei  decreti  ministeriali  sopra  richiamati  e
dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa  regionale
in materia  di  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti,  di
introdurre alcune modifiche al  proprio  decreto  n.  0117/Pres./2017
finalizzate, in particolare, a: 
    adeguare i riferimenti normativi relativi alla misurazione  delle
superfici vitate  e  agli  anticipi  recependo  quanto  previsto  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione; 
    prevedere  che,  nel  caso  un  produttore  sia  presente   nella
compagine sociale di  piu'  aziende  che  hanno  presentato  domanda,
possano essere  accettate  piu'  domande  purche'  l'importo  massimo
erogabile non superi i 75.000,00 euro; 
    inserire, tra le varieta'  di  vite  utilizzabili  nella  misura,
alcune nuove  varieta'  particolarmente  resistenti  alle  principali
fitopatie; 
    prevedere che sia escluso dal regime di  sostegno  il  produttore
che  al  momento   della   finanziabilita'   non   e'   in   possesso
dell'autorizzazione al reimpianto; 
    prevedere un termine per il completamento dei collaudi, nei  casi
in cui questi  vengano  effettuati  dal  Servizio  sviluppo  comparto
agricolo; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 856 del  30  marzo
2018; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 856 del 30 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante le
modalita' di applicazione del regime  di  sostegno  comunitario  alla
riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna
vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'art.  46  del  regolamento
(UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato  (UE)  n.  2016/1149  e  di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 30  maggio  2017,  n.  117»,  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                             BOLZONELLO